19/09/2018

ZELIG KRONOS contro ZLATAN e il giudice disse “Sono fatti vostri”

di admin

Il Tar ha respinto il ricorso della Union Perfect, proprietaria di Zelig Kronos, che chiedeva la squalifica per errore prolungato di Zlatan, vincitore della Batteria Derby di Torino. Zlatan quindi correrà il Derby, mentre fosse stato tolto, Zelig Kronos, classificatosi quarto, passando al terzo avrebbe corso la classica.

Nella motivazione, qui sotto ne riportiamo uno stralcio, il giudice dice non essere di sua competenza giudicare le andature dei cavalli. A livello di buon senso la cosa è intaccabile, solo la parte ricorrente, la Union Perfect, tramite l’avvocato Ricci a noi che avevamo obiettato proprio questo ha replicato (clicca per leggere) che la decisione della giuria di Torino era a suo avviso inappellabile, se non di fronte al Tar, di qui il ricorso. Ora il Tar, stando a questa motivazione, sostanzialmente dice che non esiste un secondo grado di giudizio, almeno per le squalifiche per errore prolungato.

Capiamo lo stupore del giudice che si è trovato sulla scrivania i video di una corsa al trotto, anziché il solito atto amministrativo. Ma capiamo anche che il diritto in campo ippico se ancora esiste sta passando un brutto momento.

Considerato che la questione del contendere ha ad oggetto la condotta tenuta nell’ambito della corsa al trotto (cui hanno partecipato complessivamente 11 cavalli) disputata presso l’ippodromo di Vinovo in Torino l’8.9.2018 dal cavallo Zlatan il quale, ad avviso della parte ricorrente ( proprietaria del cavallo Zelig Kronos che si aggiudicava, nella stessa corsa, il quarto ma non utile posto in quanto in forza del Disciplinare alla finale avevano accesso solo i primi tre cavalli) durante lo svolgimento della gara, “rompeva” il trotto ripetutamente senza venire squalificato dalla Giuria né, successivamente, rimosso dall’ordine di arrivo;

Considerato che, in linea di principio, la "giustizia sportiva" costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre la giustizia statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'Ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi. Proprio alla luce di tale insegnamento, oggi c'è sostanziale concordia sul fatto che siano riservate alla giustizia sportiva le cc.dd. controversie tecniche (quelle cioè che riguardano il corretto svolgimento della prestazione sportiva, ovvero la regolarità della competizione sportiva) in quanto non vi è lesione né di diritti soggettivi, né di interessi legittimi;